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Articolo 1 - Costituzione
Articolo 2 - Scopi ed attività
Articolo 3 - Il Patrimonio sociale
Articolo 4 - I Soci
Articolo 5 - Ammisione

Articolo 6 - Quota associativa
Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio effettivo
Articolo 8 - Organi dell’associazione
Articolo 9 - L’assemblea
Articolo 10 - Il Presidente

Articolo 11 - Il consiglio direttivo
Articolo 12 - Il segretario
Articolo 13 - Il Tesoriere
Articolo 14 - Il Collegio dei Probiviri
Articolo 15 - Adesione ad AIGA
Articolo 16 - Norme finali

Articolo 1 - Costituzione

L’Associazione denominata "Associazione Monzese Giovani Avvocati" si è costituita con atto del 2003 ed ha sede in Monza.
L’Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto.


Articolo 2 - Scopi ed attività
L’Associazione ha lo scopo di:
o tutelare i diritti dell’avvocatura e fornire ai praticanti avvocati ed ai giovani avvocati un supporto adeguato per consentire la soluzione dei problemi di accesso alla professione forense e di svolgimento dell’attività professionale;
o vigilare affinchè vengano rispettati i diritti fondamentali della persona e, in particolare, il diritto ad una difesa effettiva, ad un processo equo e di ragionevole durata;
o promuovere attività ed iniziative volte all’aggiornamento professionale dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati;
orafforzare la funzione difensiva sia nell’ambito della giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;
o collaborare in modo organico e produttivo con associazioni di giovani professionisti e imprenditori italiani e stranieri di cui l’associazione condivida fini ed attività;
-svolgere il ruolo di interlocutore privilegiato dell’Ordine degli Avvocati di Monza rivestendo il ruolo di soggetto portatore, in tale sede, degli interessi e delle necessità dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati di Monza;
o promuovere e sostenere la presenza di giovani avvocati nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari monzesi secondo le modalità stabilite dall’organo direttivo dell’Associazione.


Articolo 3 - Il Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi annui versati dai soci, dai contributi devoluti da terzi, dai beni acquisiti.
L’Associazione gode di piena e completa autonomia e responsabilità patrimoniale. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve, capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distrubiuzione non siano imposte dalla legge.


Articolo 4 - I Soci
L’Associazione è composta di soci fondatori, soci effettivi e soci aderenti.
o Sono soci fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo dell’As-sociazione.
I soci fondatori vantano i medesimi diritti e sono soggetti ad i medesimi oneri dei soci effettivi.
o Sono soci effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione.
Possono essere soci effettivi i praticanti avvocati e gli avvocati esercenti la professione a tempo pieno, aventi un’età non superiore ai quarantacinque anni ed iscritti all’Albo o nei registri professionali della Circoscrizione del Tribunale di Monza.
I soci effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo.
o Sono soci aderenti gli avvocati che non abbiano più i requisiti di età per essere soci effettivi o che, comunque, non si trovino più nelle condizioni di cui al paragrafo precedente.
I soci aderenti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.


Articolo 5 - Ammissione
Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al direttivo dell’Associazione corredate dalla quota di iscrizione per l’anno in corso.
Il richiedente deve dichiarare di condividere gli scopi statutari, di esercitare la professione e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale.
Il numero dei soci è illimitato.
Sulle domande di ammissione delibera il Direttivo dell’Associazione entro 15 giorni.
L’iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di delibera di ammissione del Direttivo.


Articolo 6 - Quota associativa
La quota di adesione dei soci è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativo sono strettamente personali e non sono pertanto trasmissibili. La quota o contributo associativo non sono in nessun caso rivalutabili.



Articolo 7 – Perdita della qualifica di Socio
I soci possono perdere la loro qualifica per dimissioni o per decadenza.
Ogni socio è libero di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento inviando le proprie dimissioni scritte al Presidente e per conoscenza al Segretario ed al Tesoriere.
Le dimissioni hanno effetto immediato salvo l’obbligo di versare le quote sociali maturate alla data di ricezione delle dimissioni.
Al raggiungimento del limite di 45 anni di età previsto all’art. 3 si verifica automaticamente la decadenza dalla qualifica di socio effettivo acquisendo la qualifica di socio aderente.
Se il socio, al momento del raggiungimento del suddetto limite di età, ricopre una qualsiasi carica sociale, rimane in carica fino al compimento del suo mandato.
La decadenza dalla qualifica di socio si verifica allorché:
o non sia stata versata, entro il termine prescritto, la quota di iscrizione e tale omissione persista per ulteriori 30 giorni dalla comunicazione di sollecito da effettuarsi, per iscritto, a mezzo posta ordinaria, a mezzo fax o posta elettronica;
o siano venuti meno i requisiti previsti dall’art. 3 per poter essere soci;
o siano venute in essere situazioni di incompatibilità, siano stati posti in essere comportamenti che violino le norme e gli obblighi del presente statuto, sia stato tenuto dal socio un comportamento tale da recare pregiudizio all’onorabilità dell’Associazione.
In taluni casi di incompatibilità, l’organo direttivo può limitarsi a disporre la decadenza da socio effettivo a socio aderente
La delibera che sancisce la decadenza, nei casi previsti dal punto b) e c) deve essere comunicata per iscritto all’interessato.
Il provvedimento che sancisce la decadenza del socio può essere da questo impugnato avanti il collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art. 14.
Il socio dichiarato decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote fino a quel momento versate. In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, l’associato uscente o gli eredi dell’associato defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.


Articolo 8 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
o l’Assemblea;
o il Consiglio Direttivo;
o il Presidente;
o il VicePresidente;
o il Tesoriere;
o il Segretario;
o il Collegio dei Probiviri.


Articolo 9 - L’Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci effettivi ed aderenti che siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e che siano iscritti da almeno tre mesi.
I soci aderenti non hanno diritto di voto.


9.1 - Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spetta:
a. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
b. deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
c. determinare l’indirizzo politico-programmatico dell’associazione;
d. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione;
e. deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
f. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Associativo;
g. nominare, tra i propri associati, delegati all’assemblea di altre associazioni di cui l’A.M.G.A. faccia parte e/o designare propri candidati all’elezione di organi delle associazioni stesse;
h. deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal 0Consiglio direttivo, ivi compresa l’adesione ad altre associazioni.


9.2 - Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria è convocata, ogni anno, dal Presidente entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche associative.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo o su istanza presentata al Presidente su richiesta di almeno un terzo dei soci effettivi.
L’Assemblea Straordinaria può, altresì, essere convocata su istanza del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 14.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere inviato a tutti i soci almeno 15 giorni prima e deve contenere un ordine del giorno dettagliato sugli argomenti che dovranno essere trattati.
In caso di proposta di modifica dello Statuto, detto avviso dovrà contenere l’indicazione della parte da modificarsi e la proposta modifica stessa.
L’Assemblea, in prima convocazione, si intende regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi.
L’Assemblea, in seconda convocazione, si intende regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
La data della seconda convocazione non dovrà essere fissata oltre il termine di 15 giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
Per deliberare sugli argomenti precedentemente individuati dai punti e. e f. è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci effettivi.


9.3 - Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in caso di assenza anche di quest’ultimo da un socio effettivo dall’Assemblea nominato tra i presenti.
I verbali dell’Assemblea sono redatti dal Segretario o, in caso di assenza, da un socio effettivo dal Presidente nominato tra i presenti.
All’Assemblea i soci votano per alzata di mano. Non è ammesso il voto per delega.
Il Presidente, su argomenti di particolare importanza, può decidere il voto a scrutinio segreto.
L’Assemblea delibera validamente con la maggioranza del 50% più uno dei voti validamente espressi.
In caso di parità dei voti è disposta, immediatamente, una seconda votazione che, su richiesta del Presidente, si potrà tenere a scrutinio segreto.
Per deliberare sugli argomenti precedentemente individuati dai punti e. e f. è necessaria l’approvazione di almeno i 2/3 dei voti espressi.
Le delibere dell’Assemblea sono riportate su di un registro e comunicate a tutti i soci effettivi. Esse obbligano tutti i soci anche assenti, dissenzienti o astenuti al voto.


Articolo 10 - Il Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Presiede il Consiglio Direttivo di cui fa parte di diritto e tiene i rapporti con il Tesoriere ed il Segretario.
In caso di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, assume le funzioni il Vice Presidente salvo il caso che manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato. In questo caso il Vice Presidente dovrà convocare anticipatamente l’Assemblea Ordinaria.
Il Presidente è tenuto all’osservanza degli oneri previsti dallo statuto.
La carica di Presidente dell’Associazione è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza e assistenza forense, dell’OUA, nonché di altri organismi, istituzioni e associazioni forensi.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione nei confronti del soci e dei terzi.
Nel caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.


Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da nove consiglieri.
In caso di cessazione dalla carica di consigliere prima della scadenza del mandato, entra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo cura di concerto con il Presidente l’amministrazione dell’Associazione ed esegue le delibere dell’Assemblea.
I consiglieri durano in carica un biennio e non possono ricoprire consecutivamente la medesima carica oltre il terzo mandato. Ogni due anni si procederà al rinnovo delle cariche sociali in conformità allo statuto AIGA.
Almeno uno dei componenti del Consiglio deve essere scelto tra i praticanti avvocati.
Il Consiglio Direttivo stabilisce, ogni anno, l’ammontare della quota associativa, e delibera, con le modalità previste dagli artt. 5 e 7 del presente statuto, l’ammissione o la decadenza della qualità di socio, nonché, nei casi particolarmente gravi, l’espulsione dei socio.


Articolo 12 - Il Segretario
Provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Effettua la verifica dei poteri di elettorato attivo e passivo.
E’ responsabile del funzionamento del sistema di informazione e del servizio di comunicazione dell’associazione.
Cura la tenuta dei libri sociali e provvede al tempestivo avviso al Consiglio Direttivo di ogni questione relativa ai rapporti sociali.


Articolo 13 - Il Tesoriere
E’ responsabile del patrimonio e tiene la contabilità della Associazione.
Riceve le quote di iscrizione e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri.
Redige i bilanci preventivi e consuntivi.
Controlla ogni puntuale versamento delle quote dovute dai soci ed informa il Direttivo di ogni eventuale morosità.


Articolo 14 - Il Collegio dei Probiviri
Salvo quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 11 del presente statuto, il Collegio dei Probiviri è l’organo giurisdizionale dell’Associazione.
E’ costituito da tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica due anni; al termine del mandato è consentita l’immediata rielezione.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’assemblea e nomina al suo interno un Presidente.
Il Collegio si riunisce presso la sede dell’Associazione dandone avviso almeno 15 giorni prima - salvo casi di particolare urgenza - su convocazione del Presidente del Collegio o di almeno due dei membri effettivi.
Dopo tre assenze consecutive dalle riunioni di un membro effettivo il Collegio ne pronuncia la decadenza dalla carica e nomina effettivo il componente supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti.


14.1 - Compiti del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri
o decide le impugnazioni di provvedimenti di decadenza deliberati dal Consiglio Direttivo;
o dirime, con decisione inappellabile, controversie sorte tra soci aventi rilevanza nei rapporti associativi;
o vigila sull’osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è autorevole interprete;
o propone all’Assemblea A.M.G.A., che sola può deliberarla, la decadenza dalla carica di componenti del Consiglio Direttivo e dell’intero organo, per gravi motivi inerenti alla carica o per violazione dello Statuto, assegnando al Presidente un termine per la convocazione dell’Assemblea;
o convoca l’Assemblea Straordinaria;
o convoca l’Assemblea Ordinaria in caso di inerzia del Presidente.


14.2 - Potere Giurisdizionale
In caso di controversie di cui ai primi due punti del precedente articolo 14.1, l’atto contenente le specifiche doglianze dovrà pervenire al Presidente del Collegio nei 20 giorni successivi la comunicazione all’interessato dell’atto soggetto a gravame.
Il Collegio dovrà pronunciarsi nei 30 giorni successivi alla ricezione dell’atto anche se debbano essere assunti provvedimenti istruttori e/o interlocutori.
A richiesta di anche solo una parte il Collegio dovrà fissare una seduta al fine di consentire l’audizione personale delle parti ed esperire il tentativo di composizione bonaria.
Il collegio dovrà fissare detta seduta entro 10 giorni dalla richiesta e il termine di 30 giorni per la pronuncia verrà sospeso.
Qualora l’accordo conciliativo non venga raggiunto il collegio concede ad entrambe le parti un termine per il deposito di memorie e/o di documentazione.
Scaduto il termine suddetto il collegio avrà 30 giorni per il pronunciamento.


14.3 - Potere di cassazione dei provvedimenti
Il Collegio provvede secondo la medesima procedura espressa al punto 14.2 precedente nei casi in cui si sollevi una questione sulla conformità allo Statuto o, comunque, sulla regolarità di atti o delibere del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea a seguito di esposto proposto da un socio.
Il Collegio dovrà, in sede giudicante, indicare i criteri da seguire per la soluzione del conflitto e, in caso di grave violazione statutaria, avrà il potere di annullare il provvedimento o la delibera.
In tale ipotesi l’organo che ha emesso l’atto annullato o oggetto di esame dovrà conformarsi a quanto stabilito dal collegio e, ove occorra, dovrà dare pronta notizia ai soci della decisione del collegio e revocare l’assemblea.
Nel caso di inerzia e in ipotesi di particolare gravità il collegio può dichiarare decaduto il Consiglio Direttivo, convocando direttamente l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
 

Articolo 15 - Adesione ad AIGA

L’Associazione ha aderito all’Associazione Italiana Giovani Avvocati AIGA, in consonanza dei rispettivi scopi statutari.
Tale adesione è stata effettuata dall’Associazione mantenendo la propria denominazione e mantenendo piena autonomia in ordine all’attività da questa svolta.
L’Associazione opera anche come sezione AIGA e i soci della stessa sono automaticamente anche soci AIGA, ai sensi dello statuto AIGA. Ad essi competono i diritti e le facoltà previsti dallo statuto AIGA.
Le disposizioni del presente statuto afferenti le funzioni del collegio dei probiviri devono intendersi coordinate con le analoghe disposizioni dello statuto AIGA.

Articolo 16 - Norme finali
Il presente statuto entra in vigore 15 giorni dopo la sua approvazione.
Per le modifiche del presente statuto è necessaria la presenza in assemblea di almeno il 50% più uno dei soci effettivi e la maggioranza dei 2/3 del voti regolarmente espressi.
Possono essere sottoposte al voto dell’assemblea e approvate solo le modifiche sottoposte preventivamente al vaglio del Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina un liquidatore e determina, in considerazione degli scopi dell’Associazione, la destinazione dell’eventuale attivo residuo della liquidazione in favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
 
A.M.G.A. Sezione Aiga Monza
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